Istituto Comprensivo di Calvisano

Con sedi a Calvisano primaria e sec. 1° grado – Mezzane di Calvisano infanzia – Viadana di Calvisano Infanzia e primaria

Isorella infanzia e primaria

 

 

 

 

 

 

 

NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL

LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 

 

 

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(DECRETO FUNZIONE PUBBLICA 28 NOVEMBRE 2000, IN G.U. 10 APRILE 2001, N. 84)

 

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ATA

(CCNL – COMPARTO SCUOLA -QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/2009 CAPO IX SEZ. II)

 

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

DOCENTE

CCNL – COMPARTO SCUOLA -QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/2009 CAPO IX SEZ. II)

 

 

 

 

(DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 MARZO 2001, N. 165 CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI FINO AL DECRETO

LEGISLATIVO DEL 27 OTTOBRE 2009 N. 150)

 

 

 

Art. 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

 

1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli

obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione

lavorativa. I dipendenti pubblici -escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il

Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato

-si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.

2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano

ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.

3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme

di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o

regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti

possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi

dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Art. 2

PRINCIPI

 

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la

Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità

dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della

legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri

comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o

svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di

interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti

d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o

all'immagine della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo

svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed

efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a

fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e

collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la

massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle

informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e

informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei

dipendenti.

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e

applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando,

comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non

contrarie alle norme giuridiche in vigore.

 7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra

Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e

dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai

cittadini interessati.

 

Art. 3

REGALI E ALTRE UTILITÀ

 

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o

altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano

trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da

suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o

a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

 

Art. 4

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ALTRE ORGANIZZAZIONI

 

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al

dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non

riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti

di partiti politici o sindacati.

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li

induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

 

Art. 5

TRASPARENZA NEGLI INTERESSI FINANZIARI.

 

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in

qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti

finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività

o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni

azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione

pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o

conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti

frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività

inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e

personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

 

Art. 6

OBBLIGO DI ASTENSIONE

 

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano

coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui

od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti

di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o

agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi

ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

 

Art. 7

ATTIVITÀ COLLATERALI

 

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per

prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che

abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività

inerenti all'ufficio.

3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

 

Art. 8

IMPARZIALITÀ

 

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i

cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta

né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua

competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi

superiori.

 

Art. 9

COMPORTAMENTO NELLA VITA SOCIALE

 

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non

gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro

funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò

possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

 

Art. 10

COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

 

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di

attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a

quelle strettamente necessarie.

3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di

ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali.

Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento

dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.

4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti

all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

 

Art. 11

RAPPORTI CON IL PUBBLICO

 

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di

ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di

altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non

rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o

la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde

sollecitamente ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e

dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento

dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri

rapporti con gli organi di stampa.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui

inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua

indipendenza ed imparzialità.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio

chiaro e comprensibile.

5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al

pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione

nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di

consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di

prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

 

Art. 12

CONTRATTI

 

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a

mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di

intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,

servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo

privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto,

fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso

contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle

decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio

precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto

dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il

dirigente competente in materia di affari generali e personale.

 

 

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ATA

 

 

Art. 92

OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

 

 (CCNL – COMPARTO SCUOLA -QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/2009 CAPO IX SEZ. II)

 

1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire

esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon

andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e

l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e

collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.

3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il

dipendente deve in particolare:

a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del

profilo professionale di titolarità;

b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le

disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le

norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;

d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle

disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge 7

agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione, nonché

agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di

autocertificazione;

f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;

g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle

presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;

h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta

uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le

specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi

della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;

i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non

remunerate, in periodo di malattia od infortunio;

l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano

impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne

rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il

dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia

vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni

vigenti per ciascun profilo professionale;

n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;

o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui

affidati;

p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di

servizio;

q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione

con la prestazione lavorativa;

r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali

dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente

autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed

ogni successivo mutamento delle stesse;

t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;

u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere

direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari

 

Art. 93

SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI

 

(CCNL – COMPARTO SCUOLA -QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/2009 CAPO IX SEZ. II)

 

1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del contratto danno luogo, secondo la gravità

dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni

disciplinari:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

e) licenziamento con preavviso;

f) licenziamento senza preavviso.

 

Art. 95

CODICE DISCIPLINARE

 

(CCNL – COMPARTO SCUOLA -QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/2009 CAPO IX SEZ. II)

 

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità

della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo e

l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia

dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al

disservizio determinatosi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al

comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla

legge, al comportamento verso gli utenti;

f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.

2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di

maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più

azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la

sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di

diversa gravità.

 4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di

importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai

criteri di cui al comma 1, per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché

dell'orario di lavoro;

b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei

confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni

mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba

espletare azione di vigilanza;

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul

lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio

dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;

f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei

compiti assegnati;

g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere

precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti

o ai terzi.

5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività

sociali a favore degli alunni.

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un

massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al

comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del

massimo della multa;

b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;

c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in

tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o

dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del

dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;

e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;

f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti

dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;

g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o

terzi;

h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della

libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;

i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità

della persona;

l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere

precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni

o a terzi.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche

se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo

comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal

servizio e dalla retribuzione;

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di

fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni

di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;

c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;

d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni

consecutivi lavorativi;

e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere

adeguatamente agli obblighi di servizio;

f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non

attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica

gravità;

g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere

precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del

rapporto di lavoro.

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il

pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,

comunque, con mezzi fraudolenti;

c) condanne passate in giudicato:

1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché per i reati di cui agli art.

316 e 316 bis del codice penale;

2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici

uffici;

3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.

d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che,

pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la

prosecuzione per la sua specifica gravità;

e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza

penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non

consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

 

Art. 55 -quater

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

 

NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 MARZO 2001, N. 165 CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI FINO AL DECRETO

LEGISLATIVO DEL 27 OTTOBRE 2009 N. 150)

 

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve

ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del

licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di

rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal

servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi,

superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci

anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato

dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate

esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del

rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o

ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale é prevista l'interdizione perpetua dai

pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa,

riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di

appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione

del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo

é dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme

legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti

dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento é senza preavviso.

 

Art. 55 -quinquies

FALSE ATTESTAZIONI O CERTIFICAZIONI

 

NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 MARZO 2001, N. 165 CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI FINO AL DECRETO

LEGISLATIVO DEL 27 OTTOBRE 2009 N. 150)

 

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica

amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei

sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza

dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia é

punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La

medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative

sanzioni, é obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di

retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno

all'immagine subiti dall'amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1

comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente

di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il

licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari

si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano

dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

 

Art. 55 -sexies

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PER CONDOTTE

PREGIUDIZIEVOLI PER L’AMMINISTRAZIONE E

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER L’ESERCIZIO

DELL’AZIONE DISCIPLINARE

 

NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 MARZO 2001, N. 165 CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI FINO AL DECRETO

LEGISLATIVO DEL 27 OTTOBRE 2009 N. 150)

 

1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione,

da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da

norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti

dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta

l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra

sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo

di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità' del risarcimento.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale

funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate

dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione

del personale delle amministrazioni pubbliche, é collocato in disponibilità, all'esito del

procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le

disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento

che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire

l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale é collocato in disponibilità, il lavoratore

non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

 

Art. 94

COMPETENZE

 

(CCNL – COMPARTO SCUOLA -QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/2009 CAPO IX SEZ. II)

 

1. Il rimprovero verbale è inflitto dal dirigente scolastico.

Art. 55 – bis

FORME E TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 MARZO 2001, N. 165 CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI FINO AL DECRETO

LEGISLATIVO DEL 27 OTTOBRE 2009 N. 150)

 

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali é prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al

rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per

più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica

dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura

non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle

indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del

comma 4. Alle infrazioni per le quali é previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina

stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in

posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle

sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti

giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a

sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante

dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di

almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi,

può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata

istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale

ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di

archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.

In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del

dipendente, il termine per la conclusione del procedimento é prorogato in misura corrispondente. Il

differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei

termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione

disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare

é più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla

notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione

all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i

procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta

l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il

procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare é più grave di

quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi

stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione

dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla

data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del

termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione

della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il

dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per

l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del

diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, é effettuata tramite

posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero

tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il

dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la

disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della

consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di

ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. É esclusa

l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono

acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione

del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né

il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica

dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di

informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo,

la collaborazione richiesta dall'autorità' disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o

reticenti, é soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione

disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla

gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica,

il procedimento disciplinare é avviato o concluso o la sanzione é applicata presso quest'ultima. In

tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora

pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa é prevista la sanzione del

licenziamento o se comunque é stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento

disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni

conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di

lavoro.

 

Art. 55 -ter

RAPPORTI FRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E

PROCEDIMENTO PENALE

 

NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 MARZO 2001, N. 165 CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI FINO AL DECRETO

LEGISLATIVO DEL 27 OTTOBRE 2009 N. 150)

 

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali

procede l'autorità' giudiziaria, é proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non é

ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo

55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità

dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di

elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento

disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri

strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,

successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione

che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o

che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità' competente, ad istanza di parte da

proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità' della pronuncia penale, riapre il

procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del

giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una

sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità' competente riapre il procedimento disciplinare per

adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare é

riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al

dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne é stata applicata

una diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare é, rispettivamente, ripreso o riaperto

entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del

lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed é concluso entro centottanta

giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della

contestazione dell'addebito da parte dell'autorità' disciplinare competente ed il procedimento

prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive,

l'autorità' procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni

dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.

 

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

DOCENTE

 

 

Art. 91

RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI

 

(CCNL – COMPARTO SCUOLA -QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/2009 CAPO IX SEZ. II)

 

1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad

applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del D. Lgs 297/94.

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e in attesa del loro riordino, al fine di garantire

al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30

giorni dalla stipula del presente contratto le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale

l’intera materia.

 

SANZIONI E DISCIPLINARI

 

Art. 492

SANZIONI

 

(D. LGS 297/94 TESTO UNICO PARTE III, TITOLO I CAP.IV, SEZ. I)

1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di

irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli

seguenti.

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti

sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;

c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e

l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli

inerenti alla funzione docente o direttiva;

e) la destituzione.

3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento

scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

 

Art. 493

CENSURA

 

(D. LGS 297/94 TESTO UNICO PARTE III, TITOLO I CAP.IV, SEZ. I)

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per

mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

 

Art. 494

 

SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O DALL'UFFICIO FINO A UN MESE

 

(D. LGS 297/94 TESTO UNICO PARTE III, TITOLO I CAP.IV, SEZ. I)

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione

docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto

dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla

funzione o per gravi negligenze in servizio;

b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

 

Art. 495

SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O DALL'UFFICIO DA

OLTRE UN MESE A SEI MESI

 

(D. LGS 297/94 TESTO UNICO PARTE III, TITOLO I CAP.IV, SEZ. I)

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare

gravità;

b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;

c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento

della scuola e per concorso negli stessi atti;

d) per abuso di autorità.

 

Art. 496

SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O DALL'UFFICIO PER

UN PERIODO DI SEI MESI E UTILIZZAZIONE IN COMPITI

DIVERSI

 

(D. LGS 297/94 TESTO UNICO PARTE III, TITOLO I CAP.IV, SEZ. I)

 

1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e

l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi

da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta

per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva

non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di

condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello,

e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai

pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i

quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e

denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del

rapporto educativo

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di

corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici

regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del

presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456

comma 1.

 

Art. 497

EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO O

DALL'UFFICIO

 

(D. LGS 297/94 TESTO UNICO PARTE III, TITOLO I CAP.IV, SEZ. I)

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un

anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.

2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi,

comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre

anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo

aumento successivo alla punizione inflitta.

4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la

sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio

anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a

carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento

che ha inflitto la sanzione.

5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di

carriera.

6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e

dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale

che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori

effetti della sanzione irrogata.

 

Art. 498

DESTITUZIONE

 

(D. LGS 297/94 TESTO UNICO PARTE III, TITOLO I CAP.IV, SEZ. I)

1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica

amministrazione, agli alunni, alle famiglie;

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in

deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori

della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di

vigilanza;

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente

nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;

e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per

ragioni di servizio;

f) per gravi abusi di autorità.

 

Art. 499

RECIDIVA

 

(D. LGS 297/94 TESTO UNICO PARTE III, TITOLO I CAP.IV, SEZ. I)

1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata

inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione

immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una

infrazione della tessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b),

alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione

prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia

stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un

terzo.

 

Art. 500

ASSEGNO ALIMENTARE

 

(D. LGS 297/94 TESTO UNICO PARTE III, TITOLO I CAP.IV, SEZ. I)

1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà

dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.

2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere

la sanzione.

 

Art. 501

RIABILITAZIONE

 

(D. LGS 297/94 TESTO UNICO PARTE III, TITOLO I CAP.IV, SEZ. I)

1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente

che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole,

può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione

di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).

 

Art. 55-quater

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

 

NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 MARZO 2001, N. 165 CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI FINO AL DECRETO

LEGISLATIVO DEL 27 OTTOBRE 2009 N. 150)

 

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve

ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del

licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di

rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal

servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non

continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso

degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il

termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate

esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione

del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o

minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

 f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale é prevista l'interdizione perpetua

dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

 2. Il licenziamento in sede disciplinare é disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa,

riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di

appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione

del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo

é dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme

legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti

dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento é senza preavviso.

 

Art. 55 – bis

FORME E TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 MARZO 2001, N. 165 CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI FINO AL DECRETO

LEGISLATIVO DEL 27 OTTOBRE 2009 N. 150)

 

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali é prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al

rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per

più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica

dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura

non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle

indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del

comma 4. Alle infrazioni per le quali é previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina

stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in

posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle

sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti

giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a

sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante

dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di

almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi,

può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata

istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale

ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di

archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.

In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del

dipendente, il termine per la conclusione del procedimento é prorogato in misura corrispondente. Il

differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei

termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione

disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare

é più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla

notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione

all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i

procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta

l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il

procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare é più grave di

quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi

stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione

dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla

data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del

termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione

della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il

dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per

l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del

diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, é effettuata tramite

posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero

tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il

dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la

disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della

consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di

ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. É esclusa

l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono

acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione

del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né

il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica

dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di

informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo,

la collaborazione richiesta dall'autorità' disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o

reticenti, é soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione

disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla

gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica,

il procedimento disciplinare é avviato o concluso o la sanzione é applicata presso quest'ultima. In

tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora

pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa é prevista la sanzione del

licenziamento o se comunque é stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento

disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni

conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di

lavoro.

 

Art. 55 -ter

RAPPORTI FRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E

PROCEDIMENTO PENALE

 

NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 MARZO 2001, N. 165 CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI FINO AL DECRETO

LEGISLATIVO DEL 27 OTTOBRE 2009 N. 150)

 

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali

procede l'autorità' giudiziaria, é proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non é

ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo

55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità

dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di

elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento

disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri

strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,

successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione

che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o

che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità' competente, ad istanza di parte da

proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità' della pronuncia penale, riapre il

procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del

giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una

sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità' competente riapre il procedimento disciplinare per

adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare é

riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al

dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne é stata applicata

una diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare é, rispettivamente, ripreso o riaperto

entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del

lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed é concluso entro centottanta

giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della

contestazione dell'addebito da parte dell'autorità' disciplinare competente ed il procedimento

prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive,

l'autorità' procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni

dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione del codice disciplinare è prevista

dall’art.. 55, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cosi come modificato dall’art. 68 del D.

Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.